Per partecipare accreditarsi al seguente link: http://bit.ly/creazionedenaro
Sistema informativo sull'indebitamento delle banche e delle istituzioni finanziarie italiane
sabato 5 novembre 2016
venerdì 4 novembre 2016
SISTEMA BANCARIO: FINE DELLO STORY TELLING ISTITUZIONALE
SISTEMA BANCARIO: FINE DELLO STORY TELLING ISTITUZIONALE
CONFERENZA PARLAMENTARE – ROMA 04.11.16
Intervento dell'Avv. Marco Della Luna
Buon pomeriggio. Vi porto i saluti anche di Marco Saba, che, per ragioni di opportunità legate a iniziative giudiziarie in corso, ha scelto di non partecipare personalmente, ma ha condiviso informazioni utili per la presente relazione. Dati i limiti di tempo, contro la mia abitudine, leggerò una relazione scritta, che troverete sul mio blog www.marcodellaluna.info.
Il sistema monetario-creditizio attuale viene ormai confermato nella sua realtà, che esporrò schematicamente, anche dalle autorità monetarie, da KPMG, da qualche giudice, da accademici. Esso ha caratteri tanto apertamente incostituzionali e illogici, violando soprattutto il principio di eguaglianza e quello di sovranità dello Stato, che, se reso noto, rivela come radicalmente ingiusti e illegittimi gli stessi ordinamenti statuale ed europeo nel loro complesso. Esso esprime il vero sistema di potere politico e di interessi nascosto dietro la facciata delle norme ufficiali, cioè la dominanza di fatto di una specifica classe sul resto della società. Lo conferma la ritirata da questa conferenza di ABI, BdI, Banca Intesa, che avevano promesso di intervenire. Hanno capito che quello che qui diremo segna la fine del loro story telling. Che è anche quello dei governi e delle istituzioni europee. E lo fa in base a ciò che essi stessi affermano.
In breve, ecco lo schema del sistema bancario-monetario: Contrariamente all’opinione corrente e allo story telling per il popolo, nella realtà le banche non prestano il denaro che raccolgono, cioè non fanno da intermediarie del credito, bensì creano contabilmente il denaro che prestano e usano per il trading, chiamandolo euro, dollaro, sterlina. Non vi è alcuna legge che le autorizzi a fare ciò; ed esse non registrano nei flussi di cassa questa creazione monetaria, che è un ricavo. Gli effetti cumulativi di tutto ciò hanno prodotto una crescente destabilizzazione del sistema, di cui stiamo facendo le spese, e il passaggio da un’economia di produzione e consumo a un’economia in cui il grosso guadagno si fa coltivando le bolle finanziarie – con le ovvie ricadute sociali e politiche.
Quando in giudizio si eccepisce che le banche non prestano denaro vero però vogliono indietro denaro vero più interessi, i magistrati, quasi tutti, fingono di non capire o non capiscono proprio quella realtà e la sua contrarietà alle leggi – la loro convenienza è evidente. Qualche giudice ammette la realtà, ma solo perché non si rende conto di quanto illegale essa è. Nel corrente anno sono però sopravvenute novità che rendono sempre più difficoltoso per il potere giudiziario svolgere la sua funzione di mantenere l’opinio legitimitatis, la parvenza di legittimità del sistema, negandone o travisandone le parti inaccettabili per la gente.
Veniamo alla realtà. Nella pagina internet della Banca Centrale Europea intitolata “Cos’è la moneta ?”, si dice che la “moneta “interna”, ossia i depositi bancari”, è “una forma di moneta che viene creata, e può essere annullata, nel settore privato dell’economia.” [1]
CONFERENZA PARLAMENTARE – ROMA 04.11.16
Intervento dell'Avv. Marco Della Luna
Buon pomeriggio. Vi porto i saluti anche di Marco Saba, che, per ragioni di opportunità legate a iniziative giudiziarie in corso, ha scelto di non partecipare personalmente, ma ha condiviso informazioni utili per la presente relazione. Dati i limiti di tempo, contro la mia abitudine, leggerò una relazione scritta, che troverete sul mio blog www.marcodellaluna.info.
Il sistema monetario-creditizio attuale viene ormai confermato nella sua realtà, che esporrò schematicamente, anche dalle autorità monetarie, da KPMG, da qualche giudice, da accademici. Esso ha caratteri tanto apertamente incostituzionali e illogici, violando soprattutto il principio di eguaglianza e quello di sovranità dello Stato, che, se reso noto, rivela come radicalmente ingiusti e illegittimi gli stessi ordinamenti statuale ed europeo nel loro complesso. Esso esprime il vero sistema di potere politico e di interessi nascosto dietro la facciata delle norme ufficiali, cioè la dominanza di fatto di una specifica classe sul resto della società. Lo conferma la ritirata da questa conferenza di ABI, BdI, Banca Intesa, che avevano promesso di intervenire. Hanno capito che quello che qui diremo segna la fine del loro story telling. Che è anche quello dei governi e delle istituzioni europee. E lo fa in base a ciò che essi stessi affermano.
In breve, ecco lo schema del sistema bancario-monetario: Contrariamente all’opinione corrente e allo story telling per il popolo, nella realtà le banche non prestano il denaro che raccolgono, cioè non fanno da intermediarie del credito, bensì creano contabilmente il denaro che prestano e usano per il trading, chiamandolo euro, dollaro, sterlina. Non vi è alcuna legge che le autorizzi a fare ciò; ed esse non registrano nei flussi di cassa questa creazione monetaria, che è un ricavo. Gli effetti cumulativi di tutto ciò hanno prodotto una crescente destabilizzazione del sistema, di cui stiamo facendo le spese, e il passaggio da un’economia di produzione e consumo a un’economia in cui il grosso guadagno si fa coltivando le bolle finanziarie – con le ovvie ricadute sociali e politiche.
Quando in giudizio si eccepisce che le banche non prestano denaro vero però vogliono indietro denaro vero più interessi, i magistrati, quasi tutti, fingono di non capire o non capiscono proprio quella realtà e la sua contrarietà alle leggi – la loro convenienza è evidente. Qualche giudice ammette la realtà, ma solo perché non si rende conto di quanto illegale essa è. Nel corrente anno sono però sopravvenute novità che rendono sempre più difficoltoso per il potere giudiziario svolgere la sua funzione di mantenere l’opinio legitimitatis, la parvenza di legittimità del sistema, negandone o travisandone le parti inaccettabili per la gente.
Veniamo alla realtà. Nella pagina internet della Banca Centrale Europea intitolata “Cos’è la moneta ?”, si dice che la “moneta “interna”, ossia i depositi bancari”, è “una forma di moneta che viene creata, e può essere annullata, nel settore privato dell’economia.” [1]
venerdì 28 ottobre 2016
Intervento di Marco Saba all'assemblea Mediobanca 2016
Risultato: il 99,9% degli azionisti ha votato approvando il bilancio.
Audio
1 - Intervento di Marco Saba: http://www.buzzsprout.com/69309/437559-intervento-di-marco-saba-a-mediobanca.mp3
2 - Risposta dell'AD Alberto Nagel: http://www.buzzsprout.com/69309/437560-risposta-dell-ad-nagel-all-assemblea-mediobanca.mp3
3 - Replica di Marco Saba: http://www.buzzsprout.com/69309/437562-replica-di-marco-saba-a-nagel-all-assemblea-mediobanca.mp3
martedì 25 ottobre 2016
venerdì 14 ottobre 2016
MONETA NOSTRA: PAGARE GRATIS CREANDO EURO (2)
SEGUITO A “PAGARE GRATIS CREANDO EURO”
Posted on 11/10/2016
Poiché ho ricevuto diverse richieste di chiarimenti e indicazioni operative, informo tutti coloro che intendono sperimentare la creazione scritturale di euro e il pagamento con essa di propri debiti , che ovviamente i loro creditori dichiareranno di non accettare quella modalità di pagamento, indi procederanno con decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, istanza di fallimento, a seconda dei casi.
I debitori potranno difendersi in tribunale contestando che quegli euro così creati e quei pagamenti sono validi come quelli creati dalle banche ,in base al principio di eguaglianza sancito dalla costituzione, in base al generale principio di reciprocità, e in base al fatto che nessuna legge prevede o proibisce la creazione euro scritturali, la quale viene praticata tranquillamente dalle banche e accettata addirittura ai governi.
Non mi aspetto che i tribunali accettino questi argomenti perché, aldilà della loro correttezza logica e giuridica, il potere giudiziario non può andare contro il sistema di potere materiale e i suoi interessi.
Però in tal modo si opera di far venire alla luce dell’illegalità e le contraddizioni del sistema e l’inconsistenza della sua giustizia – un sistema in cui le banche possono fare sostanzialmente quello che vogliono e violare i principi fondamentali della costituzione, e arrogarsi il potere esclusivo di creare danaro dal nulla chiamandolo “euro” come quello della BCE, senza una legge che le autorizzi a fare ciò, semplicemente in base al principio che ciò che non è proibito è lecito, mentre ai cittadini fanno negare questa possibilità: might is right.
E se a creare gli euro scritturali e a usarli per pagare o tentare di pagare saranno decine di migliaia di cittadini, allora si metterà in moto un processo di tipo rivoluzionario, che i giudici non potranno fermare.
11.10.16 Marco Della Luna
P.S. Ovviamente, la cosa illogica e illegittima del vigente sistema è che le banche commerciali private, e solo le banche, abbiano la facoltà-privilegio, accettata da tutte le istituzioni, anche se nessuna legge gliela conferisce, di creare moneta dal nulla, buona anche per pagare le tasse, e denominarla “euro”. Una facoltà che neanche gli Stati hanno! Una facoltà essenzialmente politica e sovrana.
Altrettanto ovviamente la soluzione non può essere il riconoscere a tutti la facoltà di creare euro come fanno le banche, ma il riconoscere a tutti questa facoltà è la inevitabile conseguenza logica-giuridica del dire, da parte delle autorità monetarie e di quel giudice di Bolzano, che le banche possono creare euro scritturalmente perché la creazione di tali euro non è proibita e non è riservata alla BCE: come non è proibita alle banche commerciali, così non è proibita a me né a te, che quindi, in quella logica, possiamo emettere euro anche noi. Conseguenza assurda, che dimostra l’assurdità e insostenibilità della tesi secondo cui le banche commerciali abbiano il diritto di emettere euro (scritturali).
martedì 11 ottobre 2016
Arrigo Molinari (Acri, 1932 – Andora, 27 settembre 2005)
Arrigo Molinari (Acri, 1932 – Andora, 27 settembre 2005)
Arrigo Molinari nasce ad Acri, in provincia di Cosenza nel 1932, laureato in Giurisprudenza all'Università di Napoli, è stato assistente di diritto ecclesiastico presso lo stesso ateneo per dieci anni. Si trasferì in Liguria dal 1955, dove lavorò come funzionario di Polizia e percorse tutti i gradi della carriera "conseguendo sempre brillanti risultati", com'è scritto nella sua autobiografia: commissario a Sanremo sin dalla metà degli anni 60 e, poi, a Genova, prima presso la Squadra Mobile, in seguito come vice questore vicario. Quindi questore a Nuoro a seguito di un concorso per titoli. Dal 1987 dirigente di diverse scuole di polizia, con selezione e preparazione professionale. Quindi ispettore capo di Ps ed assegnato all'Ufficio ispettivo Centrale a Roma, poi all'Ufficio Ispettivo per l'Italia settentrionale a Milano. Intentò un processo contro la Banca Centrale Europea e Bankitalia con l'accusa di signoraggio, processo che avrebbe dovuto avere luogo il 5 ottobre del 2005 ma cui non prese parte a causa del suo assassinio da parte di un ladro che si era introdotto furtivamente nella sua residenza, a Andora in provincia di Savona , e che lo uccise con 22 coltellate di cui tre mortali che lo raggiunsero al cuore, ai polmoni e un'ultima tra la base del naso e la gola.
la Repubblica, 27 settembre 2005: Ucciso a coltellate ex questore,
http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/cronaca/quege/quege/quege.html
«La mia ultima battaglia contro l'euro», Il Giornale.it, 28 settembre 2005
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=31940
ANSA: UCCISO EX QUESTORE: ERA IL COMMISSARIO DEL CASO TENCO
https://web.archive.org/web/20090416054935/http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_2079753952.html
Andora trema: ucciso l'ex vicequestore di Genova
http://www.frassoni.com/angolo2.htm
Esclusivo: L'intervista "bomba" di Paolo Bonolis ad Arrigo Molinari
https://www.youtube.com/watch?v=xI6TFwBmxBw
Arrigo Molinari nasce ad Acri, in provincia di Cosenza nel 1932, laureato in Giurisprudenza all'Università di Napoli, è stato assistente di diritto ecclesiastico presso lo stesso ateneo per dieci anni. Si trasferì in Liguria dal 1955, dove lavorò come funzionario di Polizia e percorse tutti i gradi della carriera "conseguendo sempre brillanti risultati", com'è scritto nella sua autobiografia: commissario a Sanremo sin dalla metà degli anni 60 e, poi, a Genova, prima presso la Squadra Mobile, in seguito come vice questore vicario. Quindi questore a Nuoro a seguito di un concorso per titoli. Dal 1987 dirigente di diverse scuole di polizia, con selezione e preparazione professionale. Quindi ispettore capo di Ps ed assegnato all'Ufficio ispettivo Centrale a Roma, poi all'Ufficio Ispettivo per l'Italia settentrionale a Milano. Intentò un processo contro la Banca Centrale Europea e Bankitalia con l'accusa di signoraggio, processo che avrebbe dovuto avere luogo il 5 ottobre del 2005 ma cui non prese parte a causa del suo assassinio da parte di un ladro che si era introdotto furtivamente nella sua residenza, a Andora in provincia di Savona , e che lo uccise con 22 coltellate di cui tre mortali che lo raggiunsero al cuore, ai polmoni e un'ultima tra la base del naso e la gola.
la Repubblica, 27 settembre 2005: Ucciso a coltellate ex questore,
http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/cronaca/quege/quege/quege.html
«La mia ultima battaglia contro l'euro», Il Giornale.it, 28 settembre 2005
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=31940
ANSA: UCCISO EX QUESTORE: ERA IL COMMISSARIO DEL CASO TENCO
https://web.archive.org/web/20090416054935/http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_2079753952.html
Andora trema: ucciso l'ex vicequestore di Genova
http://www.frassoni.com/angolo2.htm
Esclusivo: L'intervista "bomba" di Paolo Bonolis ad Arrigo Molinari
https://www.youtube.com/watch?v=xI6TFwBmxBw
La confisca di prevenzione di cui al “Codice antimafia”
La confisca di prevenzione di cui al “Codice antimafia”
10 ottobre 2016 -
1. La confisca di prevenzione
La confisca quale misura di prevenzione
fa ingresso nel nostro ordinamento con la legge 646/1982 (c.d. Rognoni -
La Torre), la quale, imponendosi nel solco della passata legislazione
antimafia, ha implementato il sistema delle misure di prevenzione
contenuto nella legge 575/1965, affiancando alle misure di carattere
personale, quelle “patrimoniali” del sequestro e della confisca. Un
intervento legislativo mosso dalla consapevolezza, maturata nella
prassi, per cui il vero strumento di deterrenza e di lotta contro il
fenomeno della criminalità organizzata era, ed è, rappresentato da
interventi idonei ad incidere sulle potenzialità economiche di questa,
interventi in grado di colpire l’illecita accumulazione di ricchezza da
parte delle organizzazioni criminali e dalle stesse reimpiegata
alterando il normale corso del circuito economico.
Si è, infatti, constatato che le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, riescono, grazie alle proprie,
spesso ingenti, risorse economico-finanziarie ed alle proprie elevate
capacità di condizionamento più o meno larvato, ad infiltrarsi,
mimetizzandosi, nei più disparati settori dell’economia e ad esercitarvi
il proprio nefasto potere allo scopo di incrementare le proprie
ricchezze e la propria influenza.
La confisca dei beni
dell’indiziato di appartenenza ad un sodalizio di stampo mafioso viene
così a concretizzare la più energica reazione dello Stato
all’accumulazione capitalistica mafiosa.
Sulle passività inesistenti: Decreto Legislativo 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti relativi a operazioni inesistenti e assenza di soglie di punibilità: la norma è costituzionalmente legittima?
04 ottobre 2016 -
Il corpus
dei reati tributari si compone di due sottocategorie normative, quella
dei delitti in materia di dichiarazione (Titolo I) e quella dei delitti
in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II). Nel panorama
delle diverse fattispecie incriminatrici che trovano cittadinanza
all’interno dei delitti in materia di dichiarazione, al reato di
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti è riservato uno statuto peculiare – come emerge
già da una prima e rapida lettura della disposizione di cui all’articolo
2 – il quale si compendia nella circostanza che, a differenza di quanto
preveduto agli articoli 3, 4 e 5, l’operatività del delitto delineato
all’articolo 2 del Decreto Legislativo 74/2000 non è subordinata al superamento di alcuna soglia di punibilità:
ogniqualvolta il contribuente faccia uso di fatture o di altri
documenti per dichiarare passività inesistenti in una delle
dichiarazioni richiamate dalla norma, tale condotta fraudolenta assumerà
sempre rilevanza penale a prescindere dal quantum dell’imposta evasa.
Il sistema sanzionatorio degli illeciti tributari tra offensività ed extrema ratio: cenni.
La repressione degli illeciti tributari è
stata tradizionalmente affidata alla previsione tanto di sanzioni
amministrative, quanto di sanzioni penali, e la creazione di un doppio
livello di intervento ha sollecitato ampie riflessioni in ordine alle
modalità con le quali garantire un adeguato coordinamento tra
l’attivazione dello strumentario amministrativo e dell’arsenale penale:
ciò nella prospettiva di calibrare un meccanismo sanzionatorio ispirato a
un canone di proporzionalità della reazione ordinamentale dinanzi a
condotte che, pur incidendo sempre sull’interesse erariale alla corretta
percezione dei tributi, presentano di volta in volta un differente
indice di gravità [1].
domenica 9 ottobre 2016
CREAZIONE MONETARIA E PAGAMENTO ELETTRONICO FAI-DA-TE
MODULO TIPO E CONTABILIZZAZIONE
PAGARE GRATIS CREANDO EURO
In effetti, il Trattato di Lisbona, artt. 127 e 128, riserva al Sistema Europeo delle Banche Centrali la creazione delle sole banconote-euro, non dell’euro scritturale-elettronico – o così sembra, come ha stabilito recentemente un giudice in una causa mia, di cui ho parlato alcuni articoli fa.
Da quanto sopra consegue, secondo il principio che ciò che non è vietato è consentito, che tutti possono creare euro scritturale, perché a nessuno è vietato.
In base a questo ragionamento, voi potete creare euro, con idonee registrazioni contabili, e inviarli mediante pec ai vostri creditori, soprattutto alle banche, in pagamento dei vostri debiti.
Marco Saba per primo, ieri, ha formulato e diffuso una lettera di pagamento, che io ho modificato per renderla legalmente corretta, e di cui segue il testo.
Il sistema di potere, basato sulla creazione privata di moneta da parte dei banchieri e sostenuto dai governi (sotto ricatto dei banchieri) e delle c.d. Autorità Monetarie (gestite dai banchieri stessi), non riesce più a nascondere le proprie contraddizioni logico-giuridiche, e appare sempre più assurdo nelle sue conseguenze, come è sempre più distruttivo nella sua azione.
09.10.16 Marco Della Luna
Su carta intestata con dati fiscali e data.
CONSIGLIO DI USARE PEC CON FIRMA ELETTRONICA CERTIFICATA
CONSIGLIO ANCHE DI INVIARE LA PEC PER CONOSCENZA ALLA BANCA D’ITALIA
Spett.: (Creditore) ……
Indirizzo:_________________
VIA PEC_____________________________
In relazione alla pretesa creditoria ( es. che avete azionato col precetto
datato________) di €___________________________ ( es. e successiva
esecuzione forzata,)1 – Tenuto conto che i governi, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG dichiarano e accettano la prassi con cui le banche non centrali creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti, nonché del fatto che il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”. e che – per il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione – tutti, non solo le banche, possono creare denaro elettronico fiduciario denominato in euro, perché a nessuno viene vietato di farlo (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge);
3 – Non è necessario che rispondiate alla presente in quanto la ricevuta elettronica di consegna vale per quietanza d’effettuato pagamento.
CAVEAT: Qualora il pagamento non venisse accettato, il debito si considererà comunque estinto poiché, non è consentito rifiutare l’euro come mezzo di pagamento finale.
Cordiali saluti,
-------------------------------------------------------------
MASTRINO
MONETARIO (DEL CREANTE L'EURO ELETTRONICO, ES. 1 MILIONE)
DATA IMPORTO
CREATO a cassa VERSATO A SALDO
10.10.16 1.000.000 BANCA X 0
CASSA DEBITI
VERSO BANCA
Saldo
iniziale X Saldo iniziale – 1.000.000
CREAZIONE
MON. + 1.000.000
PAGAM.
BANCA - 1.000.000 + 1.000.000
Saldo
finale X 0
sabato 8 ottobre 2016
martedì 4 ottobre 2016
Economia accademica: demolizioni in corso...
Economia accademica: demolizioni in corso
1 - Sulla creazione di moneta da parte delle banche già sapete:
http://centralerischibanche.blogspot.it/2016/10/punti-fermi-sulla-creazione-di-danaro.html
2 - Paul Romer, della Banca Mondiale, affonda la modellazione in Macroeconomia:
http://leconomistamascherato.blogspot.it/2016/09/the-trouble-with-macroeconomics.html
3 - Qui si abbattono anche i Microfondamenti:
http://leconomistamascherato.blogspot.it/2016/09/macroeconomics-microfoundations-hoax.html
4 - Si tira lo sciacquone su un grande macroeconomista: Simon Wren-Lewis
http://www.paecon.net/PAEReview/issue76/Syll76.pdf
5 - William Goetzmann dell'università di YALE fa una figuraccia col suo ultimo testo sulla storia della finanza:
http://leconomistamascherato.blogspot.it/2016/10/william-goetzmanns-book-is-travesty-of.html
e, poteva mai mancare ?
6 - Tutto quello che non avreste mai voluto sapere sul "Premio Nobel all'economia":
https://rwer.wordpress.com/2016/10/02/the-nobel-factor-the-prize-in-economics-that-spearheaded-the-neoliberal-revolution/
La famiglia di Alfred Nobel chiede - da decenni - che si smetta di usare il nome "Nobel" in connessione con il "premio per l'economia" che è stato inventato nel 1968 dalla banca centrale svedese per celebrare il 300° anniversario della sua fondazione.
1 - Sulla creazione di moneta da parte delle banche già sapete:
http://centralerischibanche.blogspot.it/2016/10/punti-fermi-sulla-creazione-di-danaro.html
2 - Paul Romer, della Banca Mondiale, affonda la modellazione in Macroeconomia:
http://leconomistamascherato.blogspot.it/2016/09/the-trouble-with-macroeconomics.html
3 - Qui si abbattono anche i Microfondamenti:
http://leconomistamascherato.blogspot.it/2016/09/macroeconomics-microfoundations-hoax.html
4 - Si tira lo sciacquone su un grande macroeconomista: Simon Wren-Lewis
http://www.paecon.net/PAEReview/issue76/Syll76.pdf
5 - William Goetzmann dell'università di YALE fa una figuraccia col suo ultimo testo sulla storia della finanza:
http://leconomistamascherato.blogspot.it/2016/10/william-goetzmanns-book-is-travesty-of.html
e, poteva mai mancare ?
6 - Tutto quello che non avreste mai voluto sapere sul "Premio Nobel all'economia":
https://rwer.wordpress.com/2016/10/02/the-nobel-factor-the-prize-in-economics-that-spearheaded-the-neoliberal-revolution/
La famiglia di Alfred Nobel chiede - da decenni - che si smetta di usare il nome "Nobel" in connessione con il "premio per l'economia" che è stato inventato nel 1968 dalla banca centrale svedese per celebrare il 300° anniversario della sua fondazione.
lunedì 3 ottobre 2016
Punti fermi sulla creazione di danaro bancario in Europa
Punti fermi sulla creazione di danaro bancario in Europa
Al di là della ricostruzione fantasiosa fornita dalle banche, in Europa contano le regole contabili. In particolare, le IAS-IFRS.
1 - La IAS 7.6 prevede chiaramente che: la cassa è i contanti (monete e banconote) ed i depositi bancari;
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias7_en.pdf
2 - La moneta bancaria è definita fiat currency dall'autorità bancaria europea (EBA), sottindendendo che è a corso legale poiché accettata dalla banca centrale e dall'autorità statale;
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
3 - La Banca d'Italia riconosce il valore normativo delle opinioni dell'EBA;
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/
4 - La moneta bancaria viene creata dal nulla sul momento dalla banca (KPMG, 5 settembre 2016);
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/is/pdf/2016/09/KPMG-MoneyIssuance-2016.pdf
5 - Le banche possono creare moneta bancaria in euro perché questo non è proibito da nessuna disposizione (Tribunale di Bolzano, 6 settembre 2016);
http://marcodellaluna.info/sito/2016/09/25/signoraggio-secondario-prime-ammissioni-da-banche-e-giustizia/
6 - La BCE in M1 indica monete, banconote e depositi a vista come aggregati indipendenti, quindi nessuna necessità di garantire moneta bancaria elettronica con altra moneta bancaria cartacea, così come quella cartacea non dev'essere garantita da quella metallica (mentre una volta lo si pretendeva...);
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/aggr/html/hist.en.html
7 - Il problema rimane: come si contabilizza la creazione monetaria ?
Poiché la creazione di nuova moneta rappresenta certamente un influsso nella cassa dell'entità che la crea, essa deve apparire IN PRIMIS nel conto di cassa della banca prima che questa, come proprietaria dichiarata, possa disporne legittimamente e legalmente come fonte dell'impiego;
Vedi, ad es. Lo scopo del rendiconto finanziario è spiegare i motivi che hanno determinato il cambiamento, in meglio o in peggio, della liquidità attraverso l'indicazione delle fonti e degli impieghi di cassa del periodo.
http://www.impresaoggi.com/it2/342-rendiconto_del_cash_flow_bilancio_dimpresa_n_8/
8 - In sostanza, oggi le banche fingono di usare i depositi preesistenti per giustificare la proprietà della moneta che utilizzano, ma nella realtà - anziché intermediari di fondi preesistenti - sono fabbriche di danaro;
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/
9 - La contabilità deve riflettere la realtà operativa della banca (art. 2423 codice civile italiano), e non una comoda finzione per ingannare il pubblico.
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={53CCD9C8-46B8-4C97-9F79-FF68382D6667}&codiceOrdinamento=200242300000000&idAttoNormativo={9E93F1BE-06AE-4F24-8E9D-B838F7E0C2E6}
C.V.D.
Al di là della ricostruzione fantasiosa fornita dalle banche, in Europa contano le regole contabili. In particolare, le IAS-IFRS.
1 - La IAS 7.6 prevede chiaramente che: la cassa è i contanti (monete e banconote) ed i depositi bancari;
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias7_en.pdf
2 - La moneta bancaria è definita fiat currency dall'autorità bancaria europea (EBA), sottindendendo che è a corso legale poiché accettata dalla banca centrale e dall'autorità statale;
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
3 - La Banca d'Italia riconosce il valore normativo delle opinioni dell'EBA;
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/
4 - La moneta bancaria viene creata dal nulla sul momento dalla banca (KPMG, 5 settembre 2016);
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/is/pdf/2016/09/KPMG-MoneyIssuance-2016.pdf
5 - Le banche possono creare moneta bancaria in euro perché questo non è proibito da nessuna disposizione (Tribunale di Bolzano, 6 settembre 2016);
http://marcodellaluna.info/sito/2016/09/25/signoraggio-secondario-prime-ammissioni-da-banche-e-giustizia/
6 - La BCE in M1 indica monete, banconote e depositi a vista come aggregati indipendenti, quindi nessuna necessità di garantire moneta bancaria elettronica con altra moneta bancaria cartacea, così come quella cartacea non dev'essere garantita da quella metallica (mentre una volta lo si pretendeva...);
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/aggr/html/hist.en.html
7 - Il problema rimane: come si contabilizza la creazione monetaria ?
Poiché la creazione di nuova moneta rappresenta certamente un influsso nella cassa dell'entità che la crea, essa deve apparire IN PRIMIS nel conto di cassa della banca prima che questa, come proprietaria dichiarata, possa disporne legittimamente e legalmente come fonte dell'impiego;
Vedi, ad es. Lo scopo del rendiconto finanziario è spiegare i motivi che hanno determinato il cambiamento, in meglio o in peggio, della liquidità attraverso l'indicazione delle fonti e degli impieghi di cassa del periodo.
http://www.impresaoggi.com/it2/342-rendiconto_del_cash_flow_bilancio_dimpresa_n_8/
8 - In sostanza, oggi le banche fingono di usare i depositi preesistenti per giustificare la proprietà della moneta che utilizzano, ma nella realtà - anziché intermediari di fondi preesistenti - sono fabbriche di danaro;
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/
9 - La contabilità deve riflettere la realtà operativa della banca (art. 2423 codice civile italiano), e non una comoda finzione per ingannare il pubblico.
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={53CCD9C8-46B8-4C97-9F79-FF68382D6667}&codiceOrdinamento=200242300000000&idAttoNormativo={9E93F1BE-06AE-4F24-8E9D-B838F7E0C2E6}
C.V.D.
GLI ILLUSIONISTI DEL RATING
GLI ILLUSIONISTI DEL RATING
Il processo in corso a Trani per manipolazione aggravata e continuata del mercato da parte di Standard&Poor’s sembra virare al meglio.
Durante l’ultima udienza del 29 Settembre 2016, legata alla precedente del 15 Settembre, il PM è riuscito a più riprese a mettere in seria difficoltà la difesa, portando all’attenzione del Giudice una serie di dati empirici, oggettivi e verificabili che fanno saltare le ipotesi utilizzate dall’agenzia per i declassamenti chiave del Settembre 2011 e del Gennaio 2012.
Il fondamento della difesa sta nell’affermazione base contenuta nel taglio del rating del 13 Gennaio 2012 dove si dice che il debito bancario e quello pubblico italiano dipendono pesantemente (“heavily”) da soggetti esteri non-residenti. Su ciò viene costruito uno scenario di forte rischio che vedrebbe la pubblica amministrazione e le banche italiane costrette ad indebitarsi su scadenze sempre più a breve termine ed a tassi sempre più alti.
Nulla di più falso e menzognero. I dati prodotti dalla Procura dimostrano esattamente l’opposto.
Nel biennio 2009-2011 la percentuale di debito pubblico italiano posseduta da soggetti non-residenti è SCESA dal 42% al 37%, attestandosi su livelli in linea con Paesi come USA, Gran Bretagna e Spagna (tutti attorno al 35-37%).
Ancora più vistosa la menzogna relativa alla percentuale del debito bancario italiano posseduta da soggetti non-residenti, in realtà SCESA nel biennio 2009-2011 dal 12% al 10%, ed attestatasi al di sotto di Paesi come Francia, Germania e Spagna che oscillavano tra il 16% ed il 30%! (dati ricavati dal sito della Banca Mondiale e dai bollettini Banca d’Italia).
Dati, questi, diametricalmente opposti a quelli riportati da Standard&Poor’s a fondamento delle decisioni di taglio del rating italiano.
Lo stesso Draghi, ricordato dal PM, nel Gennaio 2011 affermò che il sistema bancario italiano era robusto, affermazione che la difesa di S&P non ha saputo contrastare.
Addirittura, la stessa Standard&Poor’s, in un rapporto del Novembre 2011 (quindi datato due mesi prima del decisivo taglio del rating di Gennaio 2012) relativo al confronto tra settori bancari di 20 Paesi (denominato “Bicra”) aveva classificato il sistema bancario italiano nella terza migliore categoria su un totale di 10, dicendo che “valutiamo l’Italia come un’economia competitiva e diversificata con moderati rischi di credito…..il sistema di finanziamento è un punto di forza, noi crediamo, perché le banche italiane dipendono solo limitatamente dal ricorso a canali di finanziamento globali”.
Se questo non bastasse, il PM ha ulteriormente evidenziato alla Corte la e-mail che Renato Panichi, all’epoca direttore senior e capo del settore bancario italiano per S&P, inviò la mattinata del 13 Gennaio 2012, quindi poche ore prima della pubblicazione del secondo decisivo taglio del rating italiano, agli analisti Zhang e Kraemer, dicendo che il giudizio da essi espresso sul sistema bancario italiano, tassello fondante della decisione di taglio del rating, era errato e addirittura “ESATTAMENTE CONTRARIO” alla situazione reale!
Di fronte a questi dati, la crisi di nervi sui volti di chi è stato colto con le dita nella marmellata era palpabile e forma un quadro che non lascia spazio ad interpretazioni, se non alla rabbia per i danni subiti dalle famiglie, dalla pubblica amministrazione e dalle imprese italiane a causa di queste gravi manipolazioni.
In base a stime che ho elaborato nel 2013 nell’ambito dello IASSEM (Istituto di Alti Studi sulla Sovranità Economica e Monetaria) il danno causato al sistema Italia dall’aggravio di costi per interessi sul debito di famiglie, pubblica amministrazione e imprese attribuibile ai tagli del rating dal 2011 al 2013 è di circa 10-12 miliardi di Euro! (da notare che per il solo danno erariale la Corte dei Conti ha fornito stime addirittura superiori…).
A ciò vanno aggiunti numerosi fatti collaterali, tra i quali vale la pena citare i 2,5 miliardi di Euro pagati dall’appena insediato Governo Italiano a Gennaio 2012 a beneficio della Morgan Stanley, che proprio a seguito del taglio del rating di Gennaio 2012 reclamò l’estinzione anticipata di un contratto derivato stipulato con il Tesoro (peraltro di contratti simili in circolazione ce ne sono ancora tanti …).
Siamo ad un punto di svolta di un processo dal profondo significato politico e strategico. Le prossime udienze del processo sono state fissate per il 1 e il 2 Dicembre 2016. Il 15 dicembre è previsto l’avvio della discussione finale, con la requisitoria finale.
Una eventuale condanna degli imputati per i reati ascritti creerebbe un precedente storico e consentirebbe di attaccare le oligarchie finanziarie in numerosi altri fronti aperti. Ricordiamo che Standard&Poor’s è in larga parte posseduta dal gruppo McGraw Hill, che a sua volta è posseduto dalla conglomerata Capital World Investor, che è lo stesso azionista di Goldman Sachs, Jp Morgan, Citigroup, Facebook, Apple e Microsoft e tanti altri…. Capito?
Inoltre, una condanna faciliterebbe il riesame dei titoli derivati sottoscritti dal Tesoro dagli anni 2000 ad oggi che stanno costando all’Italia decine di miliardi di perdite all’anno, “nascoste” nella spesa annuale per interessi sul debito pubblico.
La tenacia ed il coraggio della Procura di Trani dimostrano che le oligarchie finanziarie possono essere battute, ma occorre una perseveranza ed una volontà più forti del fuoco…
Non ci sono altre strade se non quella di combatterli, senza distrarsi, senza concedere loro alcuna tregua. Possiamo farcela.
Alberto Micalizzi, 3 ottobre 2016
giovedì 29 settembre 2016
Parlamento e Governo ignorano la creazione di provvista dal nulla
CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2014
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
INTERROGAZIONI
Martedì 16 dicembre 2014. — Presidenza del
presidente Francesco
BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di
Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.
La seduta comincia alle 15.
5-01410
Fragomeli e altri: Sull'indennizzo da corrispondere in caso di
estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa
depositi e prestiti in favore degli enti locali.
Il sottosegretario Paola
DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo
nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Gian
Mario FRAGOMELI (PD), replicando, si dichiara
profondamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del
Governo, che giudica estremamente generica. Sottolineando che
l'interrogazione è stata presentata oltre un anno fa, ricorda di
aver ricevuto una risposta non dissimile da quella ricevuta nella
seduta odierna con riferimento ad un'interrogazione a risposta
immediata svolta in Commissione finanze nel settembre del 2013.
Vorrebbe pertanto sapere dal rappresentante del Governo a quale
strumento conoscitivo deve far ricorso per avere finalmente una
risposta esauriente e dettagliata alle questioni da lui poste,
in particolare per ottenere dati puntuali sui mutui attualmente in
essere stipulati dagli enti locali, con indicazione del tasso di
interesse della provvista relativa a ciascuno dei suddetti
finanziamenti.
Evidenzia poi che, di fatto, gli enti locali si trovano
nell'impossibilità di estinguere anticipatamente i mutui a tasso
fisso più onerosi, per i quali vengono chiesti indennizzi spesso
superiori al 10 per cento del capitale da rimborsare, anche perché
gli amministratori potrebbero essere chiamati a rispondere di danno
erariale.
Precisa di essere consapevole che il decreto-legge n. 7 del 2007 –
cosiddetto Bersani – è applicabile esclusivamente ai mutui
contratti dalle persone fisiche per l'acquisto dell'abitazione
principale.
Conclude ribadendo di ritenere inaccettabili gli indennizzi dovuti
dagli enti locali per l'estinzione anticipata dei prestiti ordinari
concessi dalla Cassa depositi e prestiti e preannunciando un altro
atto di sindacato ispettivo con la richiesta di informazioni e dati
dettagliati ed esplicativi.
Il sottosegretario Paola
DE MICHELI fa presente che le motivazioni che
hanno determinato l'utilizzo di buoni postali con elevati tassi di
interesse per il finanziamento di mutui contratti dagli enti locali
sono legate alle condizioni di mercato esistenti al momento nel quale
è stata effettuata la provvista, mentre per quanto riguarda la
percentuale di utilizzo dei buoni postali più onerosi rispetto ai
depositi a minore redditività evidenzia che la provvista necessaria
per l'erogazione di ciascun mutuo viene effettuata contestualmente o
immediatamente prima dell'erogazione del finanziamento, alle
condizioni di mercato volta per volta esistenti. Infine, con
riferimento all'onere finanziario ascrivibile ad una riduzione al 5
per cento della penale di estinzione dei mutui contratti dagli enti
locali, si riserva di fornire una risposta più puntuale, dopo i
necessari approfondimenti, anche all'esito del nuovo atto di
sindacato ispettivo preannunciato dall'interrogante.
Francesco
BOCCIA, presidente, dichiara concluso lo
svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.10.
ALLEGATO 1
5-01410 Fragomeli e altri: Sull'indennizzo da corrispondere in
caso di estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla
Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01410 degli
On. Fragomeli e Ginato concerne l'indennizzo previsto per
l'estinzione anticipata dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. (CDP) agli Enti locali.
Al riguardo, occorre premettere che a seguito della trasformazione in
società per azioni di Cassa Depositi e Prestiti, avvenuta alla fine
del 2003, la società ha acquisito un'autonomia gestionale, che
riserva al Ministero dell'Economia e delle Finanze un potere di
indirizzo con riferimento alla gestione separata.
In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettera a),
del decreto-legge n. 269 del 2003, con il quale è stata disposta
la citata trasformazione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze
determina con proprio decreto i soli criteri per la definizione delle
condizioni generali dei buoni fruttiferi postali. È esclusa,
pertanto, qualsiasi attribuzione ministeriale in merito alla
fissazione dei tassi di interesse, sia dei Buoni postali fruttiferi
che delle altre forme di raccolta, rientrando tali competenze
nell'autonomia gestionale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..
Peraltro, gli attuali tassi di interesse dei citati Buoni postali
fruttiferi non sono onerosi, ma in passato erano più remunerativi,
essendo stabiliti sulla base delle condizioni di mercato
dell'epoca.
Sulla questione, Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che il
citato indennizzo, relativo all'estinzione anticipata dei prestiti
ordinari concessi da CDP medesima regolati a tasso fisso, ha la
finalità di recuperare gli eventuali costi connessi al
disallineamento tra i tassi dell'originaria provvista, necessaria ai
fini della concessione ed erogazione del finanziamento, rispetto ai
tassi di mercato vigenti al momento del rimborso anticipato.
In caso di rimborso anticipato, infatti, al venir meno del prestito,
la provvista acquisita per il relativo finanziamento, costituita tra
l'altro da buoni postali fruttiferi a tasso fisso garantiti dallo
Stato, rimane in essere e, pertanto, deve essere remunerata al tasso
di interesse originariamente pattuito.
Nel caso in cui il tasso di interesse regolante la provvista
originaria fosse, al momento del rimborso anticipato, maggiore dei
tassi di mercato, ovvero ai tassi ai quali CDP può impiegare i fondi
derivanti dal rimborso stesso per nuovi finanziamenti, si
manifesterebbe il suddetto disallineamento, con conseguenti oneri
finanziari a carico di CDP.
L'indennizzo, pertanto, ha la funzione di ristorare CDP dai suddetti
oneri.
La provvista effettuata tramite emissione di buoni postali fruttiferi
non presenta tassi di interesse elevati all'emissione rispetto ai
livelli dei tassi vigenti in quel momento, ma tali tassi possono
risultare elevati rispetto ai livelli di mercato che si registrano al
momento del rimborso anticipato, ovvero anche a distanza di anni
rispetto alla data di acquisizione della provvista.
Si precisa che la provvista connessa con i finanziamenti deve essere
effettuata contestualmente o antecedentemente alla concessione ed
erogazione dei prestiti e la determinazione dei relativi saggi di
interesse offerti ai risparmiatori postali da una parte, e
agli enti locali dall'altra, avviene pertanto in condizioni di
mercato simili. Ne consegue che a prestiti ordinari concessi a tassi
elevati (cui corrispondono con maggior probabilità indennizzi
elevati per il rimborso anticipato) corrispondono buoni fruttiferi
postali con costi elevati a carico di CDP, che non possono
evidentemente essere ritirati dall'emittente.
Peraltro, la normativa vigente per il risparmio postale prevede che i
buoni fruttiferi postali possono essere rimborsati anticipatamente in
ogni momento ai risparmiatori, ai quali viene restituito il valore di
emissione più gli interessi contrattuali maturati e pattuiti al
momento della sottoscrizione; in tal caso, è evidente che i buoni
emessi quando i tassi di mercato sono elevati hanno maggiore
probabilità di essere ancora in circolazione rispetto a quelli
emessi a tassi più bassi. Ciò comporta un onere ed un rischio per
CDP maggiore rispetto a quello che devono sopportare i finanziatori
che raccolgono fondi tramite strumenti che non prevedono tali
caratteristiche.
Pertanto, la fissazione di indennizzi per l'estinzione anticipata a
livelli predefiniti percentualmente potrebbe condurre alla completa
sostituzione dei prestiti a tasso fisso con quelli a tasso variabile,
ovvero alla fissazione di tassi di interessi a livelli più elevati,
proprio per tener conto dei possibili oneri conseguenti ad
un'eventuale estinzione anticipata degli stessi richiesta dagli enti
locali mutuatari.
Per quanto riguarda, in particolare, la questione della presunta
onerosità dei Buoni Fruttiferi Postali utilizzati ai fini del
reperimento della provvista per la concessione dei prestiti agli enti
locali, occorre evidenziare – sul piano metodologico – che le
serie storiche dei tassi di interesse dei BFP non risultano
particolarmente elevati rispetto ai tassi vigenti al momento
dell'emissione degli stessi e devono essere analizzate in modo
omogeno nel contesto congiunturale di riferimento. In particolare, i
buoni postali tuttora in circolazione, ma emessi in momenti storici
in cui i tassi di mercato e i rendimenti dei BTP (cui i rendimenti
dei buoni postali sono connessi per previsione normativa), presentano
rendimenti che, se confrontati con i livelli attuali di mercato,
risultano elevati.
Peraltro, nella ordinaria prassi di tutte le istituzioni finanziarie,
i livelli economici a cui vengono concessi i prestiti, inclusi quelli
in favore degli enti locali accordati da CDP, sono strettamente
dipendenti dal livello dei costi di raccolta nel momento della
concessione di tali prestiti. Di conseguenza, i tassi applicati ai
prestiti concessi nel periodo in cui i rendimenti dei Buoni
Fruttiferi Postali emessi erano elevati riflettevano l'andamento
degli oneri della provvista dell'epoca.
In via generale, si fa presente che CDP non utilizza la raccolta
derivante da Buoni Fruttiferi Postali ad elevata onerosità in una
determinata percentuale per finanziare i prestiti in favore degli
enti locali, ma, in un determinato momento storico, ha utilizzato la
raccolta allora disponibile per finanziare i prestiti richiesti dagli
enti locali per la realizzazione delle proprie finalità
istituzionali.
Per quanto concerne, infine, la presunta disparità nel calcolo delle
penalità di estinzione anticipata dei mutui, qualora vengano intesi
per soggetti privati le persone fisiche (facendo riferimento alle
previsioni relative al rimborso anticipato di mutui ipotecari bancari
e alla Legge Bersani), CDP ha precisato che non effettua erogazioni
di mutui a persone fisiche e, pertanto, non può essere ipotizzata
alcuna estensione analogica delle norme sull'estinzione anticipate
alla citata operatività di Cassa Depositi e Prestiti.
Camera dei Deputati – 5-01410 – Interrogazione a risposta in
Commissione presentata dall’On. Fragomeli (PD) ed altri il 6 maggio
2014.
FRAGOMELI, GINATO, MARCHI. — Al Ministro dell'economia e delle
finanze. — Per sapere – premesso che:
secondo Cassa depositi e prestiti spa, – come riportato nella
risposta fornita in data 11 settembre 2013 dal Ministro dell'economia
e delle finanze ad una precedente interrogazione in Commissione –
l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti
ordinari concessi dalla medesima in favore degli enti locali, e
regolati a tasso fisso, ha la finalità di recuperare i costi
connessi al disallineamento tra i tassi dell'originaria provvista
necessaria ai fini della concessione del finanziamento ed i tassi di
mercato vigenti al momento del rimborso anticipato;
pertanto a fronte di una riduzione dell'indennizzo per estinzione
anticipata da parte degli enti locali – associata a una elevata
richiesta di rimborso di prestiti – potrebbero verificarsi
significative conseguenze per la società in termini di redditività
ed equilibrio economico-patrimoniale;
nella medesima risposta viene indicata la possibilità che
l'estinzione dei prestiti a tasso fisso senza indennizzo, o con
indennizzo non superiore allo 0,50 per cento, per mutui in essere a
tassi superiori a quelli vigenti sul mercato creerebbe un'asimmetria
rispetto al fatto che Cassa depositi e prestiti resta obbligata a
corrispondere elevati tassi di interesse nei confronti dei
risparmiatori che hanno sottoscritto i buoni postali che
costituiscono fonte della provvista della medesima società con i
quali concede prestiti agli enti locali;
la determinazione di indennizzi per estinzione anticipata a livelli
predefiniti non superiori allo 0,50 per cento potrebbe condurre alla
completa sostituzione dei prestiti a tasso fisso con quelli a tasso
variabile, ovvero l'aggiornamento dei tassi fissi di interesse a
livelli più elevati, proprio per tener conto dei possibili oneri
conseguenti ad un'eventuale estinzione anticipata degli stessi
richiesta dagli enti locali mutuatari;
Cassa depositi e prestiti ha precisato che, per quanto concerne i
prestiti che presentano quale modalità di calcolo dell'indennizzo
quello previsto dal decreto Ministero dell'economia e finanze 20
giugno 2003, una eventuale revisione dello stesso – che comporti la
corresponsione di indennizzi inferiori a quelli attualmente previsti
– determinerebbe la necessità di reintegrare la società per i
minori introiti che si verrebbero a creare in conseguenza della
revisione stessa;
sembrerebbe pertanto impossibile rimodulare le penalità di
estinzione dei mutui in quanto la provvista necessaria al
finanziamento dei mutui degli enti locali risulta essere costituita
da buoni postali con tassi di interesse estremamente elevati –:
se il Ministro non ritenga opportuno fornire le motivazioni che hanno
determinato l'utilizzo di buoni postali di elevata onerosità
nell'ambito del finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali e
la ragione alla base della disparità di trattamento tra enti locali
e soggetti privati nel calcolo delle penalità di estinzione dei
mutui;
quale sia la percentuale di utilizzo dei più onerosi buoni postali
rispetto ai depositi a minore remuneratività e il tasso medio di
restituzione;
quale sia l'onere finanziario ascrivibile ad una riduzione, almeno ad
un valore pari al 5 per cento, del tasso delle penalità di
estinzione dei mutui contratti dagli enti locali. (5-01410)
martedì 27 settembre 2016
Occultamento e distruzione di scritture contabili
10 giugno 2016
Occultamento e distruzione di scritture contabili
In tema di occultamento o distruzione di documenti contabili, reato previsto e punito dall’art.10 D.Lgs. n.74/00, molto interessante appare la sentenza n. 19106 depositata in data 9 maggio 2016 dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale.
Nel caso di specie, la Corte di Appello adita aveva confermato la sentenza emessa dal Giudice di prime cure, che aveva condannato i legali rappresentanti di due società in relazione al reato de quo.
A parere della difesa dell’imputato ricorrente, la Corte di Appello aveva ritenuto che fosse stata dimostrata la commissione del reato da parte degli imputati senza che fosse stata provata l’esistenza del documento contabile che si assumeva distrutto.
Nel motivo di impugnazione avanti la Suprema Corte, era stato dunque argomentato che non fosse sufficiente ad integrare il reato in questione la “mera mancata istituzione e tenuta delle scritture contabili che determina l’impossibilità della ricostruzione del volume di affari”.
Nella pronuncia in esame, il Giudice di legittimità ha affermato che il reato di occultamento o di distruzione di scritture contabili può essere provato anche mediante il reperimento di fatture presso la società fornitrice, anche se l’acquirente non è in grado di esibirle.
Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato propria precedente giurisprudenza e, in particolare, due orientamenti. Il primo afferma che, al fine dell’integrazione del reato in parola, è sufficiente che la condotta dell’agente determini anche la sola impossibilità relativa ovvero una semplice difficoltà di ricostruzione del volume degli affari e dei redditi, derivante, appunto da detta omissione (Cass. n. 28656/09). A tale orientamento si è contrapposto un altro indirizzo più recente, condiviso dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame, secondo il quale la condotta del reato richiede un comportamento attivo e commissivo del contribuente (Cass. n. 11643/15).
Più specificamente, la Corte di Cassazione ha precisato che la norma di cui all’art.10 D.Lgs. n.74/00 prevede una “doppia alternativa condotta riferita ai documenti contabili”, ossia la distruzione e l’occultamento totale o parziale, un elemento psicologico manifestantesi nel dolo specifico di evasione propria o di terzi e un evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire, mediante i documenti, i redditi o il volume degli affari al fine dell’imposta sul valore aggiunto.
La Suprema Corte ha quindi proseguito nella propria argomentazione affermando che il reato in oggetto si palesa a “condotta vincolata commissiva con un evento di danno”, che si rappresenta nella perdita della funzione descrittiva della documentazione contabile.
Ciò comporta che, per la configurabilità del delitto di cui si discute, non è sufficiente un semplice comportamento omissivo consistente nella mancata tenuta delle scritture contabili in modo che la ricostruzione della situazione contabile sia stata resa più difficoltosa, ma occorre altresì che vi sia stato un occultamento ovvero una distruzione delle scritture, ossia una condotta eminentemente commissiva.
Nel caso di specie, tenendo presente tale indirizzo, la Corte di Cassazione ha argomentato che il mancato rinvenimento della documentazione fiscale presso la società del ricorrente utilizzatrice delle fatture, fosse elemento di prova in ordine al loro occultamento o distruzione, in quanto detta documentazione era stata viceversa rinvenuta presso la società fornitrice.
A parere della Suprema Corte, dunque, la Corte di Appello aveva quindi correttamente motivato in relazione alla distruzione o occultamento dei documenti contabili con riferimento alle fatture passive di vendita, sia sotto il profilo dell’incidenza sulla ricostruzione dei redditi del destinatario delle stesse, sia sotto quello psicologico del dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l’evasione a terzi. Peraltro, ulteriore elemento a conferma dell’esistenza del dolo specifico consiste nel fatto che il ricorrente gestiva società inattive, prive non solo di documentazione contabile, come detto, ma anche di sede legale.
Proprio l’assenza della documentazione contabile, secondo la Corte di Cassazione, ha reso impossibile la ricostruzione del volume d’affari e consentito l’immissione sul mercato della merce a costo concorrenziale, grazie all’evasione delle imposte.
Il ricorso proposto dall’imputato è quindi stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguenza, tra l’altro, che non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, non era possibile rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., cosicché è rimasta preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.
Nel caso di specie, la Corte di Appello adita aveva confermato la sentenza emessa dal Giudice di prime cure, che aveva condannato i legali rappresentanti di due società in relazione al reato de quo.
A parere della difesa dell’imputato ricorrente, la Corte di Appello aveva ritenuto che fosse stata dimostrata la commissione del reato da parte degli imputati senza che fosse stata provata l’esistenza del documento contabile che si assumeva distrutto.
Nel motivo di impugnazione avanti la Suprema Corte, era stato dunque argomentato che non fosse sufficiente ad integrare il reato in questione la “mera mancata istituzione e tenuta delle scritture contabili che determina l’impossibilità della ricostruzione del volume di affari”.
Nella pronuncia in esame, il Giudice di legittimità ha affermato che il reato di occultamento o di distruzione di scritture contabili può essere provato anche mediante il reperimento di fatture presso la società fornitrice, anche se l’acquirente non è in grado di esibirle.
Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato propria precedente giurisprudenza e, in particolare, due orientamenti. Il primo afferma che, al fine dell’integrazione del reato in parola, è sufficiente che la condotta dell’agente determini anche la sola impossibilità relativa ovvero una semplice difficoltà di ricostruzione del volume degli affari e dei redditi, derivante, appunto da detta omissione (Cass. n. 28656/09). A tale orientamento si è contrapposto un altro indirizzo più recente, condiviso dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame, secondo il quale la condotta del reato richiede un comportamento attivo e commissivo del contribuente (Cass. n. 11643/15).
Più specificamente, la Corte di Cassazione ha precisato che la norma di cui all’art.10 D.Lgs. n.74/00 prevede una “doppia alternativa condotta riferita ai documenti contabili”, ossia la distruzione e l’occultamento totale o parziale, un elemento psicologico manifestantesi nel dolo specifico di evasione propria o di terzi e un evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire, mediante i documenti, i redditi o il volume degli affari al fine dell’imposta sul valore aggiunto.
La Suprema Corte ha quindi proseguito nella propria argomentazione affermando che il reato in oggetto si palesa a “condotta vincolata commissiva con un evento di danno”, che si rappresenta nella perdita della funzione descrittiva della documentazione contabile.
Ciò comporta che, per la configurabilità del delitto di cui si discute, non è sufficiente un semplice comportamento omissivo consistente nella mancata tenuta delle scritture contabili in modo che la ricostruzione della situazione contabile sia stata resa più difficoltosa, ma occorre altresì che vi sia stato un occultamento ovvero una distruzione delle scritture, ossia una condotta eminentemente commissiva.
Nel caso di specie, tenendo presente tale indirizzo, la Corte di Cassazione ha argomentato che il mancato rinvenimento della documentazione fiscale presso la società del ricorrente utilizzatrice delle fatture, fosse elemento di prova in ordine al loro occultamento o distruzione, in quanto detta documentazione era stata viceversa rinvenuta presso la società fornitrice.
A parere della Suprema Corte, dunque, la Corte di Appello aveva quindi correttamente motivato in relazione alla distruzione o occultamento dei documenti contabili con riferimento alle fatture passive di vendita, sia sotto il profilo dell’incidenza sulla ricostruzione dei redditi del destinatario delle stesse, sia sotto quello psicologico del dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l’evasione a terzi. Peraltro, ulteriore elemento a conferma dell’esistenza del dolo specifico consiste nel fatto che il ricorrente gestiva società inattive, prive non solo di documentazione contabile, come detto, ma anche di sede legale.
Proprio l’assenza della documentazione contabile, secondo la Corte di Cassazione, ha reso impossibile la ricostruzione del volume d’affari e consentito l’immissione sul mercato della merce a costo concorrenziale, grazie all’evasione delle imposte.
Il ricorso proposto dall’imputato è quindi stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguenza, tra l’altro, che non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, non era possibile rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., cosicché è rimasta preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.
Confedercontribuenti: «usura bancaria rimane tabù»
Confedercontribuenti: «usura bancaria rimane tabù»
http://www.vvox.it/2016/09/20/confedercontribuenti-usura-bancaria-rimane-tabu/
Un’estate
particolare quella che abbiamo vissuto: lotte politiche, battaglie tra
si e no, brexit, immigrazione, purtroppo terremoto e ancora tanti altri
argomenti. Ma per Paolo De Carlo, Confedercontribuenti Alberobello, ci si dimentica di un grande tema che ha toccato migliaia di famiglie: «il credito legale
ovvero un credito vantato dalla presenza di un titolo (mutuo o
cambiale). Spesso questo credito non è a debito delle famiglie ma a
credito in presenza di tassi usurai nei contratti di mutuo. Purtroppo pare che se una persona denuncia la banca diviene impossibile ottenere giustizia.
Credo sia giunta l’ora di non continuare ad essere morti viventi senza
tutele e senza diritti, se denunciare deve essere un dovere, tutelare il
denunciante deve essere ancora più importante, aiutare chi ha
denunciato deve essere la priorità eppure nessuna tutela è posta in tal
senso».
«Si domanda la sospensione e non la si ottiene nel 95% dei casi
nonostante si apre un procedimento nominando un CTU ma il tempo passa e
la vittima di usura viene lasciata. In questi momenti la C.R. della
Banca d’Italia deve essere sospesa o quanto meno andrebbero modificati
l’art 50 del TUB e la art.20 della legge 44/99. Anche la stessa legge
3/2012 sull’esdebitazione, perchè chi aspetta Giustizia non deve perire
di ingiustizia. Carmelo Finocchiaro, presidente nazionale di Confedercontribuenti, conclude: «stiamo sollecitando la nomina del nuovo commissario antiracket e antiusura
affinché le pratiche non rimangano nel dimenticatoio e soprattutto
stiamo promuovendo azioni che burocratizzano l’iter risarcitorio».
domenica 25 settembre 2016
SIGNORAGGIO SECONDARIO: PRIME AMMISSIONI DA BANCHE E GIUSTIZIA
SIGNORAGGIO SECONDARIO:
PRIME AMMISSIONI DA BANCHE E GIUSTIZIA
http://marcodellaluna.info/sito/2016/09/25/signoraggio-secondario-prime-ammissioni-da-banche-e-giustizia/
http://marcodellaluna.info/sito/2016/09/25/signoraggio-secondario-prime-ammissioni-da-banche-e-giustizia/
Il 6 settembre di quest'anno è stato un giorno di svolta per l'emersione del signoraggio secondario.
Fino
all'inizio di questo mese, ogni volta che in qualche causa contro le
banche e in difesa dei loro clienti mutuatari eccepivo che il contratto
di mutuo era nullo per violazione di legge poiché gli euro prestati
dalla banca erano anche stati creati, dal nulla e con mezzi contabili,
dalla banca stessa, in violazione dell'art. 128 del Trattato di Lisbona
(che riserva al Sistema Europeo delle Banche Centrali la facoltà di
creare euro) e dell'art. 10 del Testo Unico Bancario (che non dispone
che le banche possano creare moneta), i vari giudici o fingevano che non
avessi posto l'eccezione e non decidevano su di essa; oppure
affermavano che era infondata perché le banche prestano il denaro della
raccolta (cosa notoriamente non vera, anche perché il “denaro della
raccolta” arriva alla banca sotto forma di bonifici e assegni, cioè come
denaro creato da qualche altra banca; oppure la respingevano scrivendo
che la banca eroga il prestito mettendo a disposizione del cliente la
somma non materialmente, ma giuridicamente, ossia come saldo attivo di
un conto di disponibilità o mediante assegno circolare o in altro modo
equivalente (questa è la tesi consolidata della Corte di Cassazione).
Il
6 settembre, sollecitata dalla stessa banca contro cui mi opponevo (in
una esecuzione immobiliare che stava portando via al mio cliente e alla
sua famiglia, in un colpo solo, casa e bottega - e finora non vi è
riuscita) il giudice dell'esecuzione ha finalmente riconosciuto la
verità: la banca crea denaro. Ma andiamo con ordine.
In
un altro procedimento, in cui, rappresentando Marco Saba e una società
inglese, cerco di far emergere l'attivo reddituale derivato a una
primaria banca dalla predetta attività di creazione monetaria, e a tal
fine sto facendo presente al giudice come alcune recentissime
dichiarazioni della BCE confermano che le banche (non centrali di
emissione) creano moneta nell’atto e con l’atto di erogare prestiti (o
di eseguire pagamenti), generandola ex nihilo con operazioni contabili.
Il
7 luglio 2016 a Madrid, in Spagna, il vice presidente della BCE ha
ammesso: "Una motivazione fondamentale per la regolamentazione bancaria
si riferisce al fatto che, quando concedono credito, le banche creano
denaro creando un deposito corrispondente. Questa attività, che è al
centro del nostro sistema di moneta-credito, comporta una significativa
trasformazione di liquidità poiché i depositi sono molto più liquidi dei
crediti."
Quanto
sopra è stato ultimamente confemato da KPMG, che scrive: “La
predominante fonte di moneta nel presente Sistema monetario è il
prestito bancario, in cui I depositi sono create nel processo del
prestare. La creazione monetaria nel presente sistema monetario,
perciò, espande I bilanci delle banche e accresce l’indebitamento di
famiglie e imprese.”
Oramai dunque questa realtà, ossia ciò che in Euroschiavi ho
denominato “signoraggio secondario”, è ammessa ufficialmente a vari
livelli (solo i governi continuano a nasconderla), è nota a tutti coloro
che si occupano di finanza, e sarebbe ora che fisco e potere
giudiziario ne prendessero atto. Negarla definendola una fantasia, come
talora fanno le banche e i giudici, non è più sostenibile di quanto
fosse sostenibile la negazione delle teorie di Galileo dopo che tutti
gli interessati avevano guardato nel telescopio e sapevano come stanno
le cose.
La
prassi di creazione monetaria da parte delle banche di credito è stata
ammessa ultimamente dalla Banca Popolare dell’Alto Adige nel
procedimento esecutivo immobiliare 216/2014 avanti al Tribunale di
Bolzano: “Il Trattato di Maastricht non riserva alla BCE la creazione di
moneta, ma testualmente l’emissione di banconote ed il conio di monete.
Il codice civile non conosce affatto soltanto la moneta legale (se
fosse così, in base alla normativa antiriciclaggio, oggi sarebbe vietato
qualsiasi affare che prevedesse il pagamento di un prezzo pari o
superiore ad euro 3.000; simili limiti sono peraltro in vigore nella
maggioranza dei paesi dell’Unione Europea). … … La “creazione di moneta”
da parte delle banche commerciali, l’esistenza di “moneta scritturale”,
il fenomeno della “riserva frazionaria” sono caratteristiche
assolutamente lecite del nostro sistema economico e monetario ed
espressione della libertà contrattuale. Se una banca eroga un mutuo ad un cliente, si ha un semplice fenomeno di espansione dello stato patrimoniale (“ Bilanzverlängerung”)”.
Il giudice di quella causa ha dichiarato che questa prassi sia effettiva e legittima, scrivendo, nell’ordinanza 06/07/16: “quanto,
invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato
istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la
creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale
norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante
il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che
comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è
richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del
sistema aureo...”.
Riservandomi
al finale dell'articolo una critica a questa statuizione, qui faccio
presente che la banca eroga sì, in un (logicamente) secondo momento, il
denaro (deposito) creato, ma che in cambio introita un pari credito
capitale verso il prestatario. La fase che interessa noi non è quella
dell’erogazione – nella quale viene contabilizzata sia l’uscita del
prestito che l’introito del credito – ma quella (logicamente) anteriore,
della creazione del denaro che verrà prestato e della sua non
contabilizzata immissione in cassa – cioè del fatto che la banca prima
crea i 100 euro (+ 100), poi presta 100 (-100) ricevendo in cambio il
credito di 100 (+100), quindi il saldo dell’operazione è + 100
(profitto) se si contabilizza la creazione e immissione in cassa
(passaggio per cassa, mentre è 0 se si omette di contabilizzarla, con
ovvie conseguenze sul conto economico e sullo stato patrimoniale
(espansione).
Ossia,
essendo stato ampiamente provato che le banche creano l’oggetto del
prestito in un momento funzionalmente anteriore all’erogazione, e che
ciò si traduce in un accrescimento dell'attivo, esse evidentemente hanno
il dovere di dichiarare l’entrata in cassa (il passaggio per cassa) di
questa creazione monetaria, di questa espansione del bilancio, con tutte
le conseguenze di bilancio e sui redditi; ma per ora non lo fanno,
dando luogo da un lato a difficoltà o crisi per la banca e i suoi
azionisti e stakeholders nonché per il fisco e l’economia, e dall’altro
lato a profitti extracontabili per l’importo della creazione monetaria, i
quali, restando extracontabili, restano nella disponibilità dei gestori
della banca per operazioni che essi intendono fare nei loro interessi
particolari.
L’emersione
delle ridette componenti positive dell’attività bancaria salverebbe
l’Italia stessa dal pericolo che la minaccia in relazione alle note e
meno note angustie causate dalle perdite bancarie e porrebbe fine allo
scempio dei bail in e bail out, perfettamente ingiustificato, inutile,
quindi illegittimo, in considerazione della facoltà delle banche di
creare la propria liquidità.
Poiché
ciò che la banca crea nel prestare è definito e ritenuto moneta dalla
BCE, poiché è accettato dallo Stato e dagli enti pubblici in pagamento
di tributi, sanzioni e altro; poiché è utilizzato da tali soggetti per i
loro pagamenti; per tutte queste ragioni e altre che si potrebbero
aggiungere, la moneta creata dalla banca col metodo in questione,
sebbene contabile, è moneta reale, anzi, essendo il suo uso addirittura
imposto dalla legge per pagamenti sopra un determinato ammontare, essa è
divenuta moneta legale, anche se non è l'euro, per le ragioni che
esporrò in seguito.
Riprendiamo ora in chiave critica le affermazioni del giudice di Bolzano: “quanto,
invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato
istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la
creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale
norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante
il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che
comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è
richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del
sistema aureo...”.
Queste
argomentazioni sono errate perché in evidente contrasto con il dettato
degli artt. 127 e 128 del Trattato di Lisbona nonché con l'art. 41 della
Costituzione. La loro erroneità, purtuttavia, non toglie il fatto che
la moneta bancaria è moneta e ha ormai corso legale, e che quindi la sua
creazione espande gli attivi di bilanci costituendo un ricavo, con
tutto ciò che ne consegue.
Vediamo le norme che confutano l'errore del giudice:
Art.
127: “1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali,
in appresso denominato "SEBC", è il mantenimento della stabilità dei
prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC
sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di
contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti
nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in
conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera
concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e
rispettando i principi di cui all'articolo 119....”
Articolo
128 “1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di
autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La
Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere
banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle
banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso
legale nell'Unione.... “
Art. 41 Cost.: “L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali. “
Orbene,
dato che il grosso, circa il 90%, del money supply (M1) è creato dalle
banche mediante l’erogazione di prestiti e pagamenti, il SEBC
semplicemente non potrebbe perseguire il suo “obiettivo principale” di
mantenere stabili i prezzi (cioè di evitare inflazione e deflazione” se
il suo potere di regolare, cioè dosare, la moneta in circolazione fosse
limitato alla moneta cartacea e metallica, restando la creazione di una
“moneta euro contabile” nella libera facoltà e discrezione delle banche
di credito, come ha affermato il G.E. E non si potrebbe nemmeno fare i
controlli e gli interventi imposti dall'art. 41 Cost., commi 1 e 2. Né
si può dire che la BCE regoli la creazione di moneta bancaria attraverso
l'aggiustamento dei tassi e l'acquisto o vendita di titoli pubblici,
anche perché, di fatto, non riesce a farlo, cioè neppure azzerando i
tassi e ricorrendo al Quantitative Easing riesce a far ripartire il
credito e a invertire la deflazione in corso.
E’
dunque evidentemente necessario che il controllo della BCE si intenda
esteso anche alla moneta contabile. E che l’art. 128 sia interpretato
nel senso che l’unica forma dell’Euro come moneta legale sia quella
cartacea o metallica, e non quella contabile, e che quindi non esiste
un euro di creazione creditizia, esterna al SEBC. Infatti,
giuridicamente, ciò che le banche contabilmente creano nell’erogare
prestiti (e pagamenti) è non euro, bensì promesse di
euro (saldi di conti correnti, assegni, depositi a vista, titoli di
pagamento a vista), promesse di valuta legale, cioè di banconote e
conio. Promesse che, come tali, possono essere accettate
fiduciariamente, ma perdono valore se la banca emittente diviene
insolvente – cosa che non potrebbe avvenire col denaro vero. E che non
siano euro “veri” è dimostrato dall'esistenza del sistema Target
(coinvolgente il SEBC) per i pagamenti inter-statali, mentre i pagamenti
da banca a banca del medesimo stato sono diretti.
Quando
una banca italiana eroga un prestito denominandolo in euro è
esattamente come quando ne eroga uno -poniamo- in Yen: non è che
consegni al prestatario gli Yen veri, la valuta legale nipponica, dopo
averla acquisita effettivamente. Essa gli eroga un prestito che dello
Yen ha solo la denominazione (e il tasso di interesse). Eroga simboli
dotati di potere d'acquisto (come i simboli acquisiscano il potere
d'acquisto è molto importante, l'ho spiegato altrove, e presto ritornerò
sul punto).
La
tesi che l’assenza di divieto di emissione di euro contabili nel
Trattato di Lisbona e nel TUB implicherebbe la facoltà di crearla, è
altresì insostenibile alla luce della considerazione che, se questa tesi
fosse vera, cioè l’applicazione del principio “tutto ciò che non è
espressamente proibito, è lecito fare”, allora tutti, non solo le
banche, potrebbero creare denaro contabile fiduciario denominato in
euro, perché a nessuno viene vietato di farlo. Del resto, riservare il
privilegio di creare moneta alle banche cozzerebbe contro il principio
di eguaglianza.
In
quanto all’art. 10 TUB, si deve applicarlo secondo il principio “qui
dicit de uno negat de altero”; quindi esso elenca le operazioni che la
banca può compiere in modo tassativo; sarebbe assurdo che il core
business dell’attività bancaria nel mondo reale – cioè la creazione
monetaria come sopra descritta – non fosse nemmeno menzionata, però
implicitamente ammessa, dalla legge bancaria.
25.09.16 Marco Della Luna
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